CONSULENZA PROFESSIONALE E INDIPENDENTE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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Revisione contabile e servizi connessi
- Revisione contabile del bilancio d’esercizio e consolidato;
- Analisi e audit dei bilanci;
- Pareri di congruità previsti da norme di legge;
- Supporto al collegio sindacale;
- Organizzazione contabile;
- Controllo alla redazione di Bilanci Consolidati;
- Controlli limitati per specifiche aree di Bilancio;
- Attività di due diligence in presenza di operazioni di natura straordinaria ( ad esempio fusioni, scissioni, conferimenti, acquisizioni di rami d’azienda ed acquisizioni di quote societarie);
- Incarichi giudiziari di revisione contabile;
- Esame dei bilanci pro forma;
- Pareri di congruità previsti da norme di legge;
- Supporto al collegio sindacale;
- Assistenza operativa nello svolgimento dell’attività della Funzione di Internal Audit;
- Verifica delle operazioni di singoli settori, sistemi e servizi;
- Analisi e valutazione di sistemi amministrativi, di procedure di controllo interno, di sistemi di controllo di gestione e di sistemi informativi, anche al fine di adeguare i presidi organizzativi e di controllo dei processi aziendali a requisiti richiesti da particolari normative di settore (es. Vigilanza, L. 231/2001);
- Gestione dei rischi d’impresa
Attestazione crediti d’imposta
- Attestazione e certificazioni di crediti d’imposta
METODOLOGIA
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Come si fa la revisione
R&C Audit srl offre il proprio servizio basandosi sui principi di revisione internazionali (ISA ITALIA) ed approfondendo la comprensione dell’impresa e del suo ambiente, dei singoli conti di bilancio, delle operazioni condotte dall’impresa e dei Rischi a questi associati al fine di focalizzare il lavoro di revisione sulle aree più sensibili. La nostra società intende offrire un processo svolto da professionisti qualificati, volto ad esprimere un giudizio professionale indipendente sul bilancio, con l’obiettivo di garantire agli utilizzatori l’attendibilità delle informazioni espresse nell’informativa societaria. Solo infatti ottenendo un livello di conoscenza appropriato possiamo concentrare l’approccio sui rischi significativi e sui loro riflessi a livello di bilancio e informativa societaria. Per raggiungere questo obiettivo chiediamo all’imprenditore, ai manager ed ai partner un coinvolgimento diretto e significativo sull’incarico. Il processo di revisione contabile di un bilancio parte e si basa su un flusso continuo di comunicazione tra i professionisti della nostra organizzazione e l’azienda.
Normativa
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La normativa sulla revisione e controllo delle società è stata recentemente e radicalmente modificata.
La nuova normativa, introdotta dall’articolo 379 del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019 del 12.01.2019) è entrata in vigore il 16 marzo 2019, prevede l’obbligo per tutte le società di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni per consentire la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa; inoltre, diventa operativo l’obbligo di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e la tutela della continuità aziendale.
Oltre a queste novità relative alla crisi d’azienda, di rilievo sono le novità in tema di revisione e controllo contabile, l’art. 389, comma 2 ha infatti modificato l’art. 2477 del codice civile, che impone la nomina dell’organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata, con un ampliamento della platea delle società tenute ad adeguarsi.
Con la nuova normativa, indirizzata in particolare alle società a responsabilità limitata ed alle società cooperative (resta ferma la normativa per le società per azioni), la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità;
Il nuovo obbligo scatta quando si supera un solo dei parametri indicati e la verifica del superamento degli stessi deve essere effettuata, in prima applicazione, sui dati del bilancio 2017 e 2018 in quanto la norma prevede che, ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni dell’art. 2477 C.C., si dovrà avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine di nove mesi previsto dal nuovo Codice. L’adeguamento della composizione degli organi sociali in base ai limiti sopra riportati (e in alcuni casi anche l’adeguamento dello statuto sociale) è quindi obbligatorio entro il termine di nove mesi dalla entrata in vigore dell’art. 379 del Codice della Crisi, ossia entro il 16 dicembre 2019.